PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il secondo comma dell'articolo 116 del codice civile è sostituito dai seguenti:

      «Anche lo straniero è soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87 e 88 e nella sezione VI.
      Lo straniero che vuole contrarre matrimonio con un cittadino italiano richiede la dichiarazione di cui al primo comma all'autorità competente del proprio Paese, per le sole cause ostative indicate nel medesimo comma.
      Qualora l'autorità competente non risponda entro il termine di un mese dalla ricezione della richiesta, il nulla osta si intende concesso e il procedimento è perfezionato mediante dichiarazione presentata dallo straniero all'ufficiale dello stato civile».

Art. 2.

      1. All'articolo 483 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Se le false attestazioni in atti dello stato civile sono prodotte dallo straniero in relazione alla propria condizione in patria o a quella del familiare relativamente al quale è resa l'attestazione, la reclusione non può essere inferiore a un anno e sono sempre nulli gli atti prodotti sulla base delle false attestazioni».

Art. 3.

      1. All'articolo 27 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. La capacità matrimoniale e le altre condizioni per contrarre matrimonio, nel caso in cui a contrarre matrimonio sia uno straniero con un cittadino italiano, sono regolate dalla legge italiana».